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La legge Bersani per l'assicurazione auto

Tutti le norme e la casistica della legge Bersani sul trasferimento della classe di merito asssicurativa per i veicoli nuovi e tra parenti

Redazione ANSA

Conosciuta da tutti come decreto prima, legge Bersani poi, la l. n° 40/2007 interviene con un pacchetto di liberalizzazioni anche sul settore delle assicurazioni. In particolare, porta dei benefici per quanti, familiari conviventi stabilmente, intendono usufruire della classe di merito universale più favorevole di un loro congiunto.
In realtà, che sia sempre e comunque conveniente optare per la legge Bersani non è una verità assoluta, vedremo successivamente quando sia realmente un vantaggio e quando, invece, può persino portare a una maggiorazione del premio RCA.


Cosa prevede
Accedere alla legge Bersani per l’assicurazione significa – come riportato dalla norma – che la compagnia assicurativa non può assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella conseguita dal veicolo già assicurato nel caso in cui si stipuli una nuova polizza per un altro veicolo dello stesso tipo, da parte del titolare o di un componente che sia stabilmente convivente del suo nucleo familiare. Traduciamo. Chi acquista una nuova auto o anche una usata, può accedere alla classe di merito che l’assicurazione riconosce a un membro del nucleo familiare per come risulta dallo stato di famiglia. Importante notare che si parla di veicoli dello stesso tipo, quindi non sarà possibile ottenere la classe di merito universale dell’assicurazione auto del padre, ad esempio, per sottoscrivere una copertura su uno scooter o una moto. La legge Bersani vale unicamente per mezzi dello stesso tipo.
Per coloro i quali si chiedono: «C’è ancora la legge Bersani?» Sì, è tutt’ora valida.


Conviene usufruirne?
Accedere nella classe di merito universale con la legge Bersani non significa che si venga considerati dall’assicurazione come clienti realmente appartenenti a quella classe. Prendiamo l’esempio di un soggetto che arriva in prima classe con il decreto Bersani: per la compagnia, non sarà una prima classe reale, bensì ereditata. E a questo punto emergono i profili di convenienza. Ordinariamente un nuovo assicurato accede alla CU 14. E’ chiaro che in presenza di un familiare stabilmente convivente assicurato in CU 1 sarà conveniente approfittare della legge Bersani, mentre non è detto che sia una buona scelta se la classe universale del familiare è molto superiore. In tal caso potreste pagare anche di più rispetto a una CU 14 reale. Il consiglio è sempre di confrontare varie soluzioni e verificare la più conveniente sul piano economico; dalle simulazioni effettuate, può risultare più conveniente una CU 7 reale che non una CU inferiore ma ereditata.


Segnaliamo due ulteriori conseguenze dell’utilizzo della legge Bersani. Lo storico degli incidenti non viene ereditato, quindi sarà bianco; la segnalazione dell’utilizzo della legge resterà a vita, seppur non siano chiari gli effetti a oggi e le politiche delle compagnie assicurative in merito sono molto variabili (c’è chi non segnala il beneficio o lo fa sparire dopo un tot di annualità).
Sempre relativamente alla convenienza, va detto che non c’è un limite d’età per accedere ai benefici della Bersani, così come non vi sono vincoli su quante volte se ne può usufruire. Quel che rileva è l’acquisizione di una posizione assicurativa su un veicolo che non è stato precedentemente assicurato quando si entra nella proprietà del mezzo. Ad esempio, un’auto già assicurata, alla scadenza non potrà cambiare polizza e chiedere l’ammissione ai benefici della Bersani.


Quanto dura?
Una volta ottenuta la classe di merito universale, questa seguirà l’assicurato anche in caso di cambio della compagnia assicurativa. E’ importante rilevare come la durata sia limitata in un periodo di 5 anni. Ovvero, chi sospende l’assicurazione o non la rinnova per mancato utilizzo del veicolo, avrà tempo 5 anni per aprire una nuova posizione assicurativa mantenendo la classe di merito ottenuta in passato con il decreto Bersani, quelle cinque annualità che risultano dall’attestato di rischio. Decorsi 5 anni senza una polizza a proprio nome, la continuità viene meno e si perderà la classe di merito ereditata.


Passaggio di proprietà
Gli escamotage e i trucchi per ottenere una classe di merito del familiare convivente – sottolineiamo come vengano ricompresi nel concetto anche i genitori separati, se presenti nel medesimo stato di famiglia, ad esempio, del figlio – non mancano. Pensiamo al passaggio di proprietà fittizio, ovvero, quello di chi trasferisce la proprietà di un veicolo all’interno dello stesso nucleo familiare per far risultare proprietario e consentire di stipulare una polizza assicurativa, ad esempio, al figlio, che prenderà la classe di merito NON del soggetto che gli ha ceduto il veicolo, ma di un secondo familiare. Specifichiamo: la madre trasferisce la proprietà dell’auto al figlio. Quest’ultimo stipula una RCA a nome proprio e potrà accedere alla CU riconosciuta al padre, non già alla madre precedentemente assicurata sullo stesso veicolo ceduto.
L’alternativa possibile è quella di stipulare una polizza a nome proprio, lasciando che la proprietà del mezzo sia del genitore: verrà riconosciuta la classe universale ma in futuro non si trasferirà su un nuovo veicolo che si dovesse eventualmente acquistare e immatricolare per conto proprio.


Veicolo cointestato
E’ una complicazione inutile ai fini dello sfruttamento della Bersani. Cointestare un’auto non ha come conseguenza l’acquisizione da parte di entrambi i cointestatari della CU più favorevole, anzi, potrebbe risultare penalizzato anche il soggetto con classe di merito più bassa.


Cambio residenza
Un altro escamotage per accedere alle agevolazioni è quello di cambiare momentaneamente la residenza e spostarla per risultare all’interno dello stato di famiglia di un familiare, non necessariamente i genitori. Se l’operazione è senz’altro ammessa, vanno osservate alcune precauzioni. Anzitutto si dovranno considerare le conseguenze ai fini fiscali, nel caso di detrazioni, riconoscimento prima casa ecc.: insomma, il risparmio ottenuto sulla RCA potrebbe essere totalmente eroso dalla perdita di altri benefici.
Secondo punto: non è consigliabile spostare la residenza nel volgere di pochi mesi, perché – sebbene manchi una specifica previsione legislativa – è a discrezione della compagnia assicurativa la revoca della legge Bersani, l’applicazione della CU 14 e la richiesta potenzialmente di un conguaglio. Si consiglia di mantenere per un anno la residenza modificata per accedere alla Bersani, prima di cambiarla nuovamente. Il secondo cambio non avrà impatti sulla classe di merito conquistata, che resterà ormai dell’assicurato.
Infine, se a cambiare residenza dopo poco tempo dalla stipula del contratto è il “cedente” la CU, è consigliabile stipulare le due assicurazioni con compagnie diverse, perché la legge ricordiamo richiede tra i requisiti la stabile convivenza nello stesso nucleo familiare e a perdere il beneficio sarebbe ancora una volta l’assicurato che eredita la CU.

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