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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Autorizzazioni, Tar: “Intervento Cdm deve essere motivato”

Il tribunale accoglie il ricorso di un operatore contro il diniego del Mibact a un progetto pilota geotermico nel Lazio. Il ruolo del Consiglio dei ministri per superare il dissenso tra PA (articolo di Quotidiano Energia)

Quotidiano Energia - Dalla giustizia amministrativa arriva un nuovo interessante pronunciamento in tema di iter autorizzativi, relativi in questo caso a un progetto pilota geotermico nel Lazio.

Il Tar romano ha accolto il ricorso di Itw lkw Geotermia Italia contro il decreto del gennaio 2018 con cui il Minambiente ha negato il via libera al progetto di Torre Alfina nel Comune di Acquapendente (VT). Al di là del caso specifico, però, due sono gli aspetti rilevanti della sentenza: il parere negativo del ministero dei Beni culturali, giudicato non adeguatamente motivato dal Tribunale, e l’intervento del Consiglio dei ministri volto a superare il dissenso tra Mibact e Minambiente, anch’esso ritenuto dai giudici non adeguato.

L’iter autorizzativo, avviato nel lontano luglio 2011, è infatti incappato in un parere negativo dei Beni culturali espresso nel giugno 2017, che ha portato il ministero dell’Ambiente a coinvolgere il Cdm per una “complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi coinvolti”, ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Nel dicembre 2017 il Consiglio dei ministri si è allineato alla posizione del Mibact. Secondo il Tar, però, ciò è avvenuto “senza alcuna motivazione specifica idonea ad illustrare il fondamento delle valutazioni tecnico-giuridiche assunte per raggiungere la decisione non favorevole al rilascio dell’autorizzazione, peraltro a fronte di posizioni espresse favorevolmente rispetto al progetto nel corso della conferenza di servizi dal Mattm, e ciò sebbene nelle premesse del medesimo decreto si rilevi il basso impatto ambientale della centrale che non produce emissioni nell’atmosfera”.

Il Cdm, prosegue la sentenza, “avrebbe dovuto avvalersi del potere conferitogli dalla legge quale organo di ultima istanza in chiave semplificatoria, esprimendo sia le ragioni per le quali l’intesa non era stata raggiunta, con specificazione degli strumenti impiegati per la ricerca dell’intesa, per poi approfondire le ragioni strategiche, di vantaggio economico o meno per le popolazioni interessate, di tutela del paesaggio e del territorio, che avevano indotto a negare l’accoglimento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica finalizzata alla sperimentazione di due impianti pilota di produzione di energia geotermica”.

Tutto ciò “non risulta nella documentazione prodotta in atti, di talché la procedura svolta dal Consiglio dei ministri non appare in linea con le previsioni legislative e, quindi, deve ritenersi non correttamente eseguita”.

Il Tar aggiunge inoltre che il parere del Mibact “non prende in alcun modo in considerazione sia le concrete caratteristiche del progetto in esame sia, in relazione ad esso, gli specifici valori oggetto di tutela e l’incidenza delle opere da realizzare sui beni di interesse pubblico da tutelare”.

Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento di tutti gli atti impugnati.