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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Gare gas, CdS conferma legittimità norme su valore di rimborso

Dopo il pronunciamento della Corte Ue, il Consiglio respinge definitivamente il ricorso di Unareti anche in tema di incostituzionalità (a cura di Quotidiano Energia)

Quotidiano Energia - Dal Consiglio di Stato arriva la conferma definitiva della legittimità delle Linee guida Mise in tema di valore di rimborso nell’ambito delle gare gas.

Con decisione presa il 18 luglio ma pubblicata solo oggi, il CdS ha respinto il ricorso di Unareti, che in precedenza era stato rinviato alla Corte Ue. Nel marzo scorso quest’ultima si era pronunciata a favore della normativa nazionale ma la società ha in seguito depositato una memoria con la quale “ha ribadito l’illegittimità degli atti impugnati, insistendo, in particolare, perché venga sollevata questione di legittimità costituzionale”, si legge nella sentenza.

In particolare, Unareti lamentava il contrasto con: l’art. 77 Cost, per carenza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 145 del 2013; l’art. 3 Cost., per violazione del principio di certezza giuridica e affidamento dei privati in ragione dell’incidenza retroattiva sui rapporti negoziali in corso mediante una normativa sopravvenuta con contenuto non prevedibile; l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto, nella prospettiva convenzionale, gli investimenti effettuati dagli operatori economici costituiscono “beni” che devono essere tutelati da ingerenze non consentite nel diritto di proprietà.

 

Partendo dall’asserita violazione dell’art. 77 Cost., i giudici affermano che “la deduzione è generica e, in ogni, caso, sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza proprio in ragione dell’esistenza di regolamentare le modalità di determinazione dei rimborsi per definire il passaggio dal regime transitorio al regime definitivo, nonché per assicurare il ‘contenimento delle tariffe (…) del gas’”.

In relazione all’art. 3 Cost., prosegue la sentenza, “la Corte Costituzionale ha più volte affermato che la legge può introdurre norme che modifichino in senso sfavorevole per gli interessati la disciplina di determinati rapporti, anche quando l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, purché tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella ‘certezza dell’ordinamento giuridico’, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (Corte cost. n. 69 del 2014, n. 310 e n. 83 del 2013)”.

Il CdS ritiene invece che “la normativa sopravvenuta abbia inciso, con le modalità retroattività indicate, sui rapporti negoziali pregressi non in modo irragionevole ma in presenza di una causa giuridica idonea a giustificare la sua adozione”. Infatti, “la valutazione complessiva dell’impianto regolatorio introdotto e l’esigenza di realizzare un più equilibrato bilanciamento tra gli interessi dei concessionari e quelli generali di tutela della concorrenza, degli enti locali, delle imprese e dei consumatori nonché di uniformità di regolazione ha giustificato l’adozione di disposizioni con efficacia retroattiva”.

Infine, in relazione alla Cedu, “la Corte Europea dei diritti dell’uomo segue un orientamento analogo a quello espresso dalla Corte costituzionale, ritenendo necessario, per ammettere la legittimità di una legge retroattiva, la sussistenza di ‘preminenti esigenze di interesse generale’ (Corte eur. dir. uomo, sez. II, 31 maggio 2011, n. 46286)”.