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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Gnl small scale, regolati solo i depositi connessi alla rete

L’Arera dice no a 2 promotori di progetti in Sardegna e conferma il dco. La disciplina sull’unbundling, sulle tariffe (scelta l’opzione costi incrementali) e sul fattore di garanzia limitato. Al via dal 2020 (articolo di Quotidiano Energia)

Quotidiano Energia - Solo i depositi di Gnl small scale connessi alla rete di trasporto saranno sottoposti alla regolazione Arera.

Nella delibera 168/2019, l’Autorità ha infatti deciso di confermare quanto previsto dal dco 590/2018, malgrado le osservazioni contrarie di due promotori di progetti in Sardegna.

Partendo dal presupposto che “i servizi Sslng e la distribuzione a mezzo di reti canalizzate rappresentano l’unica forma di diffusione del gas naturale nelle aree non ancora servite dalle reti di trasporto, producendo quindi effetti equivalenti, in termini di competitività dell’economia locale e di sicurezza degli approvvigionamenti energetici, a quelli che si conseguirebbero mediante la configurazione tradizionale del sistema gas”, i due soggetti sostengono che i depositi sardi “sono da considerarsi strategici anche prima dell’effettivo allacciamento alla rete”.

In caso poi di mancata costruzione della rete di trasporto fisica (la dorsale), secondo i due operatori “il riconoscimento dello status di infrastruttura finalizzata alla fornitura di metano alle reti di distribuzione civili dovrebbe essere riconosciuto all’intera filiera del trasporto (navi metaniere, depositi costieri, autobotti e piccoli impianti di rigassificazione), ammettendo alla regolazione tutte le infrastrutture e gli
impianti utili a consegnare il gas ai clienti finali”.

Nel sottolineare la “generale condivisione per il criterio di delimitazione dell’ambito di applicazione delle funzioni di regolazione prospettato”, l’Autorità ribadisce che “ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 10 del decreto legislativo 257/16”, l’intervento regolatorio riguarda solo “i terminali e i depositi di Gnl funzionali al processo di rigassificazione e alla successiva consegna alla rete di trasporto”, mentre i servizi Sslng saranno “svolti in regime di libero mercato”.

In tema di unbundling, invece, il Regolatore ritiene “condivisibile” la “difficoltà espressa dagli operatori di separare sin dall’origine i costi comuni, sia di natura patrimoniale che operativa, sostenuti dai terminali di rigassificazione per lo svolgimento dei servizi Sslng”.

La delibera stabilisce di introdurre all’interno dell’attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del Tiuc due nuovi comparti: uno dedicato ai costi di rigassificazione dei depositi realizzati nell’ambito dell’articolo 9 del del D.Lgs. 257/2016, l’altro alla quota dei costi d’investimento e di esercizio comuni tra l’attività di rigassificazione e i servizi Sslng riconducibile a questi ultimi.

Riguardo all’accesso alle infrastrutture, sarà applicato il Tirg per quanto riguarda il servizio di rigassificazione erogato dai depositi. Nel caso di capacità dedicata ai servizi Sslng aggiuntiva rispetto a quella di rigassificazione, l’accesso ai servizi small scale avverrà tramite procedure definite in autonomia dal gestore dell’infrastruttura. Per la capacità concorrente, invece, gli utenti dei servizi Ssnlg parteciperanno alle aste definite dall’Autorità ai sensi del Tirg. Resta comunque confermato che il servizio di rigassificazione avrà priorità di accesso rispetto ai servizi Sslng.

Venendo alle tariffe, l’Arera ha deciso di scegliere l’opzione  “costi incrementali”, secondo la quale vengono attribuiti ai servizi Sslng esclusivamente i costi (di capitale e operativi) direttamente riconducibili alla fornitura di tali servizi. Nonostante i “profili critici”, sottolinea l’Autorità, tale meccanismo appare “maggiormente consono a contemperare l’esigenza di non deprimere, con una regolazione troppo gravosa, lo sviluppo dei servizi Sslng con l’esigenza di garantire una allocazione efficiente dei costi senza oneri impropri per il sistema”.

Confermati infine gli orientamenti sul fattore di garanzia limitato per i depositi di cui all’art. 9 del D.Lgs. 257/2016 connessi alla rete di trasporto, che con riferimento alla sola capacità resa disponibile per la rigassificazione potranno coprire parzialmente i costi riconosciuti limitatamente al solo periodo di avviamento dell’attività, e comunque in misura non superiore al livello di garanzia previsto per i terminali Gnl esistenti.

Le misure decise dall’Arera saranno applicate a partire dal quinto periodo di regolazione del Gnl, ossia dal 2020.