Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Eolico, Tar boccia in parte i vincoli della Regione Campania

Accolte le istanze di Edison sul criterio della potenza per la “selva eolica”, sul divieto di repowering e manutenzione straordinaria, sul decommissioning retroattivo e sulle compensazioni

Quotidiano Energia - A distanza di poco più di un anno dalla sentenza con la quale aveva confermato la legittimità dei vincoli imposti dalla Regione Campania alla cosiddetta “selva eolica”, il Tar campano boccia invece alcuni passaggi della medesima delibera della Giunta del 4 ottobre 2016 contenente i paletti all’installazione di impianti eolici.


Il Tribunale ha infatti accolto parzialmente le istanze avanzate da Parco Eolico Castelnuovo, società del gruppo Edison che ha impugnato aspetti non considerati nella precedente causa.

Più in particolare, i passaggi dichiarati illegittimi riguardano il criterio della potenza installata per l’individuazione dei “Comuni saturi”, il divieto di repowering e manutenzione straordinaria per gli impianti realizzati in siti poi dichiarati non idonei, gli obblighi di decommissioning applicati retroattivamente e le compensazioni.

Partendo dal primo punto, i giudici reputano “irragionevole” il criterio della potenza in quanto “potrebbe rendere, paradossalmente, ‘saturo’ (e dunque inidoneo all’istallazione di ulteriori impianti eolici) un Comune in cui siano, in ipotesi, localizzati pochi impianti, tecnologicamente avanzati e dunque molto efficienti, mentre tale potrebbe non essere un Comune in cui sono localizzati aerogeneratori molti più numerosi (che determinano, dunque, un ‘effetto selva’) ma che, magari perché più obsoleti e meno efficienti, producono una quantità di energia complessivamente inferiore”.

Altrettanto “irragionevole” è per il Tar il divieto di repowering per gli impianti già realizzati nella aree non idonee, in quanto “in contrasto con l’esigenza di produrre maggiori quantità di energia da fonti rinnovabili grazie all’adeguamento degli impianti eolici al progresso tecnologico”. Inoltre, “la disposizione è contraddittoria con quella che pure prevede – nelle aree idonee – la possibilità del repowering purché sia previsto un obbligo di riduzione delle pale del 30%”.

Secondo i giudici, il divieto di manutenzione straordinaria potrebbe poi “cagionare anche pericoli per la pubblica sicurezza e per la pubblica incolumità”.

Venendo al decommissioning, il tribunale reputa legittimo che la Regione imponga degli obblighi ai nuovi impianti ma non a quelli già autorizzati o addirittura realizzati, in violazione del principio di irretroattività.

Infine il nodo compensazioni. Per il Tar è illegittimo che la Regione imponga una quota fissa del 3% dei proventi visto che dalle Linee guida ministeriali “si evince con molta chiarezza che le misure compensative sono solo eventuali e che possono essere decise solo in base ad una valutazione caso per caso, da effettuarsi in sede di conferenza di servizi, perché bisogna tener conto ‘delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale’”.

Da segnalare poi ulteriori due pronunce della giustizia amministrativa in tema di eolico, questa volta sfavorevoli agli operatori. In un caso, il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di Eolo Energie Tortorici Castell’Umberto contro il diniego di autorizzazione opposto dalla Regione siciliana al progetto di impianto integrato eolico/FV da complessivi 53,2 MW. Nell’altro caso, il CdS ha ribaltato la precedente sentenza del Tar Sardegna favorevole ad Auras per l’installazione di due aerogeneratori nella zona industriale di Carbonia.