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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Importazione elettricità, chiarimenti delle Entrate sull’Iva

“Il momento della cessione è la consegna sul punto di dispacciamento”. L’Agenzia sul fototermico: “Detrazione al 50%”

Quotidiano Energia - Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento ai fini dell’Iva e sugli adempimenti doganali per l’importazione di energia elettrica.

Con la risposta all’interpello n. 140 del 27 dicembre 2018 si fa chiarezza sulla situazione di una società con sede in Svizzera che svolge attività di produzione, fornitura e commercio di elettricità. L’azienda cede elettricità a “soggetti passivi rivenditori” che si trovano in Italia.

Nell’interpello la società illustra gli scenari del modello di business che intende adottare in futuro. Il primo prevede la consegna dell’energia elettrica in Svizzera mentre il secondo in Italia. L’azienda chiede, quindi, delucidazioni in merito al corretto trattamento fiscale per i due scenari.

Le Entrate precisano che, ai fini dell’Iva, “la fornitura di energia elettrica integra una cessione di beni”. In entrambi gli scenari delineati, le cessioni sono effettuate all’interno del territorio italiano, in base all’art. 7-bis, comma 3 del decreto Iva. Inoltre viene specificato che il momento di effettuazione della cessione va individuato nella consegna dell’energia elettrica sul punto di dispacciamento ed è in questo momento che scatta l’obbligo di adempiere agli obblighi Iva.

Inoltre, nel primo scenario i cessionari-soggetti passivi rivenditori italiani pongono in essere un’operazione di importazione di energia che non è soggetta a Iva. Nel secondo, la società effettua un’operazione di importazione di energia che non è soggetta a Iva (ai sensi dell’art. 68, comma 1, lettera g-bis). Per quanto riguarda gli adempimenti doganali, nel primo scenario questi sono a carico solo dei soggetti rivenditori. Nella secondo caso possono procedere direttamente i clienti rivenditori soggetti passivi italiani.

Le Entrate, con la risposta n. 135, hanno anche chiarito che i sistemi fototermici fanno parte di quelli fotovoltaici e agevolati al 50% e non al 65%. Questi, infatti, recuperano “l’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico” per il riscaldamento dell’acqua attraverso “delle resistenze poste all’interno di boiler e/o accumulatori”. Quindi, secondo l’Agenzia, sono finalizzati principalmente alla produzione e al “recupero di energia elettrica”. Per quanto riguarda l’acquisto, invece, non è possibile beneficiare della detrazione prevista per interventi di riqualificazione energetica.