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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Riflessioni preliminari sulla bozza del nuovo Decreto FER

Una prima analisi sulle novità introdotte

e7, il settimanale di QE- Il Ministero dello Sviluppo economico ha fatto circolare qualche settimana addietro una prima bozza del nuovo decreto riguardante gli incentivi alle fonti rinnovabili per il triennio 2018-2020 (il “nuovo DM FER”). La bozza dovrà superare il vaglio delle varie autorità competenti (e.g. Commissione europea, Conferenza Stato-Regioni, etc.) e potrà pertanto essere oggetto di ulteriori modifiche.

Il documento si pone nel solco del precedente decreto del 2016 ma apporta alcune importanti innovazioni. L'avv. Fabio Lenzini, DLA Piper commenta su e7 la bozza evidenziandone novità e struttura.

Tra le principali novità segnaliamo il ritorno del fotovoltaico. Pur mantenendo il divieto di incentivazione per gli impianti ubicati in aree agricole, il nuovo DM FER prevede infatti l’incentivazione per gli impianti FV, i quali concorreranno sia nelle aste che nei registri con l’eolico.

Il decreto si rivolge solo ad alcune fonti tecnologicamente e commercialmente più avanzate (oltre al solare e all’eolico on-shore, l’idroelettrico, il geotermico e gli impianti alimentati a gas di discarica e gas residuati da processi di depurazione), rinviando ad un altro decreto la disciplina delle altre fonti.

Sarà possibile accedere agli incentivi soltanto mediante iscrizione ai registri e partecipazione a procedure competitive d’asta. Il nuovo DM elimina, infatti, l’accesso diretto per gli impianti di piccola taglia, con effetto disincentivante per le piccole iniziative (pregiudicate anche dall’abbassamento della soglia di potenza, da 500 kW a 100 kW, al di sotto della quale sarà consentito optare per la tariffa omnicomprensiva erogata dal GSE).

La soglia di potenza che discriminerà l’accesso agli incentivi mediante registri o aste è stata ridotta da 5 MW a 1 MW, i.e. solo gli impianti con potenza tra 0 e 1 MW accederanno tramite registri; mentre gli altri tramite aste.

Altro elemento di novità è il raggruppamento degli impianti in due categorie distinte per fonte energetica (solare ed eolico nella prima, le altre nella seconda), ciascuna concorrente per i medesimi contingenti disponibili, nell’ottica di sfruttare tutti i possibili margini di ottimizzazione delle offerte.

Il decreto ipotizza sette round di registri e aste, i.e. una ogni quattro mesi a partire da novembre 2018, anche se tali tempistiche sono inevitabilmente destinate a slittare.

Sembra prematuro valutare i contingenti messi a disposizione per i diversi round e le diverse fonti. I primi commentatori hanno però palesato la propria insoddisfazione, soprattutto con riferimento al contingente per i registri e le aste destinati a solare ed eolico, considerando che il solare è stato pregiudicato dallo stop a nuovi incentivi degli ultimi anni e che il mini eolico concorre ai registri insieme ad impianti più grandi.

Se da un lato molti meccanismi del precedente decreto vengono confermati (come il criterio della riduzione della tariffa, fino ad un massimo del 30% per i registri e addirittura del 70% per le aste, e il meccanismo della doppia cauzione, provvisoria e definitiva, per le aste), numerose sono le novità. Tra di esse segnaliamo: (i) il nuovo criterio di priorità rappresentato dalla realizzazione degli impianti su discariche, cave o miniere esaurite, o su aree di pertinenza di discariche o su siti contaminati; (ii) l’esclusione totale dello scorrimento della graduatorie (a differenza del decreto del 2016 il quale prevedeva lo scorrimento in caso di rinuncia entro 6 mesi da parte di soggetti che avevano avuto accesso agli incentivi); (iii) una parziale apertura alla cessione degli impianti prima della relativa entrata in esercizio penalizzata però con una riduzione del 50% della tariffa spettante (a differenza del decreto del 2016 in cui alla cessione conseguiva la perdita dell’intera tariffa).

Infine, tra le previsioni più rilevanti, si segnala il meccanismo cd. a “due vie” di riconoscimento e pagamento dell’incentivo (per gli impianti con potenza supere a 100 kW). Tale meccanismo - per il quale, nel caso in cui la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale dell’energia sia negativo, la differenza deve essere restituita al GSE che provvede ad effettuare gli opportuni conguagli o a chiedere la restituzione al produttore - era previsto anche nel DM 2016 per tutti gli impianti ad eccezioni di quelli che partecipavano all’asta, mentre ai sensi del nuovo DM FER troverà applicazione per tutti gli impianti.

Qualche delusione sembrerebbe arrivare dalla previsione relativa ai contratti di compravendita a lungo termine, i cd. PPA, in merito ai quali il nuovo decreto si limita a rinviare ad una consultazione pubblica che dovrebbe essere avviata dal GME. Colpisce, rispetto alle voci circolate nei mesi scorsi, il fatto che questi contratti vengano introdotti come alternativa al sistema tradizionale di incentivazione dell’energia.