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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Attenzione alle rinnovabili in Sardegna

Confronto tra stakeholder

e7 il settimanale di Quotidiano Energia - Nella lettera che Paolo Rocco Viscontini, Presidente di Italia Solare, ha inviato tramite pec al Consiglio regionale della Sardegna lo scorso 6 dicembre ha lanciato l’allarme su “una incongruenza, sia da un punto di vista autorizzativo che procedurale”, in materia di edilizia tra alcune disposizioni contenute nella L.R.11/2017 e il D. Lgs. 222/2016, che istituisce i procedimenti oggetto di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).In particolare, il Presidente dell’associazione che riunisce 400 tra operatori, proprietari, gestori di impianti, progettisti e sostenitori delle fonti energetiche alternative, con particolare riferimento al solare, ha evidenziato come nelle disposizioni regionali non vengano considerati interventi di edilizia libera sia l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW sia gli interventi su pannelli solari fotovoltaici.

Su questo e altre precisazioni si basa il presunto “contrasto coi principi costituzionali, tanto in materia di energia, quanto in materia di governo del territorio”, abbiamo messo faccia a faccia (per iscritto, s’intende) Francesco Pezone, Consigliere Italia Solare e Membro GdL Normativo, che ha contribuito alla stesura della lettera inviata dall’Associazione; l’operatore locale Ignazio Pinna, Titolare di Scip Energy Solutions”; e Cristiano Erriu, Assessore regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica.

“Disparità di trattamento” - “La voce dell’Associazione di Francesco Pezone, Consigliere Italia Solare, Membro GdL Normativo”

A livello nazionale le recenti norme di liberalizzazione con il D.Lgs. 222/2016 hanno assoggettato a procedura edilizia c.d. “libera” l’installazione di pompe di calore aria-aria sino a una potenza massima di 12kW picco e di pannelli solari termici e impianti fotovoltaici sugli edifici - posto che tali edifici non rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale - o su porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi. In Sardegna, tuttavia, è stata recentemente confermata con la L.R. 11/2017 la procedura di abilitazione c.d. “ordinaria” per i due tipi di intervento sopra richiamati.

Inoltre, la stessa normativa regionale sembra porre (a livello procedurale) un indebito aggravio sugli operatori dal momento che prevede, come condizione necessaria all’avvio di diversi interventi, l’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da acquisire per il tramite del SUAPE. Mentre la procedura per effettuare le stesse identiche attività a livello statale appare molto più semplificata e snella. Infatti, il ricorso al SUAPE prevede necessariamente una procedura informatica con firma digitale, rendendo necessario, molto spesso, l’intervento di un tecnico o di un delegato.

Peraltro il D.Lgs. 222/16 ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni che ha attivamente partecipato alla formulazione del provvedimento e, in particolare, dell’art. 5 che prevede: “Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati […] possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione”. Ciò sembra far propendere verso un’interpretazione “restrittiva” per cui le Regioni possono derogare al D.Lgs., ma solo prevedendo ulteriori semplificazioni in aggiunta a quelle già previste dalla normativa statale.

“Si pensa troppo al gas e poco alle rinnovabili”  “L’operatore locale Ignazio Pinna, Titolare di Scip Energy Solutions”

Ho posto l’accento sulla problematica sia con l’Assessore all’Industria Maria Grazia Piras, che non ne era a conoscenza ma ha promesso di interessarsene, sia con il Consigliere regionale che sta seguendo la problematica.

Entrando nel merito: per l’installazione di impianti di produzione da rinnovabili ho riscontrato due problematiche. In primo luogo, per gli impianti realizzati ai sensi del D. Lgs. 115/2008, il D. Lgs 28/2011 all’art 7.bis prevede l’avvio della procedura semplificata a cura dell’utility di riferimento. Al cliente viene demandata la compilazione del modulo, all’utility la gestione e l’inoltro della domanda e, quindi, l’obbligo di istituzione e inoltro della pratica agli enti interessati, tra cui il gestore della rete elettrica nazionale, le Regioni e i Comuni. Di contro, la L.R. n. 11/2017 prevede che le pratiche debbano essere attivate tramite SUAPE, in seno all’Assessorato regionale all’industria, dal cliente - e non dall’utility -. Secondo tali principi si dovrebbero avviare due pratiche parallele. A ciò si aggiunge il fatto che sempre il D. Lgs 28/2011 prevede che Regioni e Comuni attivino in automatico le piattaforme per la comunicazione degli interventi: il SUAPE si dovrebbe attivare autonomamente, non su comunicazione del cliente.

Il secondo aspetto riguarda il D.Lgs. 222/16 che ha liberalizzato l’installazione di tutte le fattispecie di impianti FV, di impianti di solare-termico e di pompe di calore aria-aria fino a 12 kW, già inserite nel DPR 380/2001. La legge regionale non ritiene questi interventi di edilizia libera.

Ritengo che le recenti norme non favoriscano la crescita dell’adozione delle fonti rinnovabili in Sardegna, mentre le istituzioni locali appaiono più interessate alle iniziative legate alla metanizzazione dell’Isola.

“ Più attenzione alla sicurezza”- “La risposta dell’Assessore regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Cristiano Erriu”

Va fatta una premessa: l’articolo 117 della Costituzione Italiana considera la produzione di energia come materia di legislazione concorrente tra lo Stato e la Regione e, quindi, a quest’ultima spetta la potestà legislativa. Non è corretto parlare di contrasto con i principi costituzionali. Ritengo tuttavia che il tema sollevato sia meritevole di attenzione e, se necessario, di chiarimento. È opportuno, in ogni caso, sottolineare che l’attuale quadro normativo, come fissato dalla recente L.R. n. 11/2017, che ha modificato l’art. 15 della L.R. n. 23/1985, che definisce gli interventi di edilizia libera eseguibili senza alcun titolo abilitativo, ricomprende anche quelli di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali dell’edificio.

Poiché l’art. 3 comma 1 lettera b) del DPR n. 380/2001, richiamato dall’Associazione Italia Solare, fa ricadere tra le opere di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie [...] per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici”, appare evidente che il richiamo esplicito a queste opere in quanto interventi di edilizia libera sia in effetti pleonastico, sia pur presente nello stesso DPR n.380/2001, art. 6 lettera a bis).

Allo stato attuale, l’unica differenza tra la legislazione nazionale e quella regionale consiste nella richiesta, da parte di quest’ultima, della comunicazione di avvio lavori, che non pare aggravare né ritardare in alcun modo l’esecuzione delle opere e che, nell’esercizio delle competenze regionali, pare utile per garantire che gli interventi in edilizia libera non riguardino le parti strutturali dell’edificio, per evidenti motivi di sicurezza.

Resta fermo, sia nella legislazione nazionale che in quella regionale - del tutto coincidenti - il “rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo” (dal comma 1 dell’art. 6 del DPR n.380/2001).

Il richiamo, presente nel comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 23/85, alla acquisizione tramite SUAPE di tutti gli atti di assenso che si rendessero necessari, si riferisce evidentemente solo alle eventualità appena sopra citate. A questo proposito si ricorda, infine, che la Regione Sardegna, con la L.R. n. 9/2017 ha recepito le disposizioni di cui al DPR n. 31/2017, il cui Allegato A esonera gli interventi in questione dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica. Al fine di chiarire una volta per tutte quanto esposto fin qui, può essere utile l’emanazione di una apposita circolare esplicativa.