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Responsabilità editoriale di ASviS

La regione Veneto propone l’inserimento del principio dello sviluppo sostenibile in Costituzione

Richiesta la modifica di quattro articoli della Carta per raccogliere le sfide attuali.

ASviS

Il Consiglio regionale del Veneto ha presentato al Parlamento una proposta di Legge costituzionale per la modifica degli articoli 2, 9, 41 e 44 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile. Una proposta in linea con quanto richiesto da anni dall’ASviS che sia nel rapporto “L’Italia e gli obiettivi sviluppo sostenibile”, sia durante i diversi eventi organizzati nel tempo, ha sempre sottolineato l’importanza di questa azione capace di far comprendere a cittadini, istituzione e imprese, la complessità delle strategie che bisogna mettere in campo per rendere l’Italia un posto più equo, inclusivo e sostenibile.

“La presente proposta di legge costituzionale”, si legge nella proposta inviata lo scorso 20 dicembre, “è finalizzata a introdurre nella Costituzione i princìpi della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile”. Il Consiglio regionale del Veneto nel suo Atto parlamentare sottolinea la necessità di questa modifica, dato che “quando l’Assemblea costituente svolgeva il suo lavoro, sul Pianeta viveva meno di un terzo degli attuali 7,6 miliardi di persone, che si stima diventeranno 9,5 miliardi nel 2045”. Inoltre, nonostante il progresso economico degli ultimi 70 anni abbia prodotto diversi effetti positivi, da un punto di vista ambientale e sociale ci troviamo adesso “di fronte a sfide che i Costituenti non potevano immaginare e di cui solo oggi abbiamo piena consapevolezza”.

La proposta ribadisce l’insostenibilità degli attuali sistemi di produzione e consumo, capaci di “compromettere la possibilità non solo delle generazioni future, ma anche di quelle presenti, di avere le stesse opportunità che hanno avuto le generazioni precedenti”.

Nello scenario descritto viene posta particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità dello sviluppo mettendo al centro la questione dei diritti, “nel linguaggio delle costituzioni democratiche contemporanee è sostenibile lo sviluppo economico che non pone in discussione i diritti”, e della cooperazione internazionale, “nessuno Stato nazionale è in grado di affrontare da solo le sfide dello sviluppo sostenibile”. Il documento chiede infatti non solo all’Italia ma anche ad altri Stati (“come Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Polonia”) di recepire nella propria Costituzione il principio “a tutela dell’ambiente e della salute umana”, evitando così la continua elusione del tema della sostenibilità “nonostante gli impegni presi a livello internazionale, in particolare con riguardo ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015”.

In base a queste premesse, necessarie per inserire “nella Carta costituzionale i presupposti per un vero e proprio patto generazionale”, la richiesta mira all’estensione dei diritti di ogni individuo, e alla revisione dell’articolo 9 che “oggi si limita alla tutela del paesaggio e dei beni culturali”, e propone anche delle integrazioni per gli articoli 41 e 44 “stabilendo che l’iniziativa economica si debba svolgere in modo da non recare danno all’ambiente e possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e di sviluppo sostenibile. Il principio di sostenibilità viene poi applicato anche allo sfruttamento del suolo”.

Di seguito le modifiche suggerite dalla proposta:

 

Articolo 2

Dopo le parole:

“doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

sono aggiunte le seguenti:

“anche nei confronti delle generazioni future”.

 

Articolo 9

Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

“Riconosce e garantisce la tutela dell’ambiente come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile “

 

Articolo 41

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal

seguente: “Essa non può svolgersi in contrasto

con l’utilità sociale o in modo da recare danno all’ambiente, alla sicurezza,

alla libertà o alla dignità umana “.

b) al terzo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:  

“e di sviluppo sostenibile”.

 

Articolo 44

Dopo le parole:

“Al fine di conseguire il razionale”

sono inserite le seguenti:  

“e sostenibile”.

 

 

di Ivan Manzo

Responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di ASviS


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