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Di Pangrazio, dimissioni sindaci entro 6

Consiglio regionale

Di Pangrazio, dimissioni sindaci entro 6

Serve effettiva astensione da atti ufficio, pena ineleggibilità

L'AQUILA, 03 ottobre 2018, 12:58

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Le cause di ineleggibilità relative all'elezione del Consiglio regionale dell'Abruzzo devono essere rimosse entro il termine perentorio del 6 ottobre 2018, cioè 45 giorni decorrenti dal 22 agosto 2018, data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale. Lo fa sapere, in una nota, il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, a seguito di approfondimenti tecnici con il Servizio Legislativo del Consiglio, in merito ai termini di rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. Con riferimento alla posizione dei sindaci e dei presidenti delle Province, in riferimento all'efficacia delle dimissioni e al fine della rimozione delle cause di ineleggibilità, la sentenza della Corte costituzionale n.46 del 1969 ha chiarito che "La ratio delle ineleggibilità è soddisfatta a sufficienza con le semplici dimissioni accompagnate da una effettiva astensione del dimissionario da ogni ulteriore atto di ufficio".
    La norma regionale, comma 4 articolo 2 della l.r. n.51/2004, come di recente modificata, si ispira correttamente a tali principi.
    In definitiva, secondo l'ordinamento regionale vigente, la rimozione delle cause di ineleggibilità deve aver luogo entro il termine perentorio del 6 ottobre 2018, fermo restando che la domanda di dimissioni o aspettativa sia accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. Ciò implica per i sindaci dei Comuni della Regione Abruzzo con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, nonché per i presidenti e gli assessori delle Province, la contestuale effettiva astensione dal compimento delle relativa attività istituzionale derivante dalla carica ricoperta. Al contrario, l'esercizio delle funzioni successivamente alle dimissioni o la revoca delle stesse, nel termine dei 20 giorni, comporterà l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.
   

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