Le cause di ineleggibilità
relative all'elezione del Consiglio regionale dell'Abruzzo
devono essere rimosse entro il termine perentorio del 6 ottobre
2018, cioè 45 giorni decorrenti dal 22 agosto 2018, data di
pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio
regionale. Lo fa sapere, in una nota, il presidente del
Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, a seguito di
approfondimenti tecnici con il Servizio Legislativo del
Consiglio, in merito ai termini di rimozione delle cause di
ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. Con
riferimento alla posizione dei sindaci e dei presidenti delle
Province, in riferimento all'efficacia delle dimissioni e al
fine della rimozione delle cause di ineleggibilità, la sentenza
della Corte costituzionale n.46 del 1969 ha chiarito che "La
ratio delle ineleggibilità è soddisfatta a sufficienza con le
semplici dimissioni accompagnate da una effettiva astensione del
dimissionario da ogni ulteriore atto di ufficio".
La norma regionale, comma 4 articolo 2 della l.r. n.51/2004,
come di recente modificata, si ispira correttamente a tali
principi.
In definitiva, secondo l'ordinamento regionale vigente, la
rimozione delle cause di ineleggibilità deve aver luogo entro il
termine perentorio del 6 ottobre 2018, fermo restando che la
domanda di dimissioni o aspettativa sia accompagnata dalla
cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni
atto inerente l'ufficio rivestito. Ciò implica per i sindaci dei
Comuni della Regione Abruzzo con popolazione superiore ai 5 mila
abitanti, nonché per i presidenti e gli assessori delle
Province, la contestuale effettiva astensione dal compimento
delle relativa attività istituzionale derivante dalla carica
ricoperta. Al contrario, l'esercizio delle funzioni
successivamente alle dimissioni o la revoca delle stesse, nel
termine dei 20 giorni, comporterà l'ineleggibilità alla carica
di consigliere regionale.
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