Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Regionali, dimissioni sindaci entro il 6

di pangrazio, rimuovere cause ineleggibilità

Regionali, dimissioni sindaci entro il 6

Serve effettiva astensione da atti ufficio, pena ineleggibilità

L'AQUILA, 03 ottobre 2018, 13:50

Redazione ANSA

ANSACheck

- RIPRODUZIONE RISERVATA

- RIPRODUZIONE RISERVATA
- RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cause di ineleggibilità relative all'elezione del Consiglio regionale dell'Abruzzo devono essere rimosse entro il termine perentorio del 6 ottobre 2018, cioè 45 giorni decorrenti dal 22 agosto 2018, data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale. Lo fa sapere, in una nota, il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, a seguito di approfondimenti tecnici con il Servizio Legislativo del Consiglio, in merito ai termini di rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. Con riferimento alla posizione dei sindaci e dei presidenti delle Province, in riferimento all'efficacia delle dimissioni e al fine della rimozione delle cause di ineleggibilità, la sentenza della Corte costituzionale n.46 del 1969 ha chiarito che "La ratio delle ineleggibilità è soddisfatta a sufficienza con le semplici dimissioni accompagnate da una effettiva astensione del dimissionario ad ogni ulteriore atto di ufficio".
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza