Il Tribunale di Pescara ha
riconosciuto, con ordinanza non impugnabile, l'usurarietà di un
contratto di finanziamento fondiario nella sola clausola
disciplinante l'estinzione anticipata, con la conseguenza che il
cliente, in base all'articolo 1815, 2/o comma, del codice
civile, non deve più pagare gli interessi per il prestito e se
li ha pagati ha diritto alla restituzione. A renderlo noto è
l'avvocato Dario Nardone le cui deduzioni sono state accolte in
un procedimento giudiziario civile.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA